attrezzo

s. m. (sport) strumento per eseguire esercizi ginnastici.
1889 [DELIN 1919 (Panzini), GRADITe]
- Domenico Andreucci, Codice novissimo della istruzione elementare. Testo delle leggi, dei regolamenti, delle circolari e delle massime di giurisprudenza scolastica dal 13 novembre 1859 a tutto luglio 1888 aggiuntivi i recenti programmi per le scuole elementari, Milano - Roma, Enrico Trevisini Editore, 1889, Regio decreto 16 dic. 1878, n. 4679, che approva il Regolamento per l'insegnamento della ginnastica, p. 158: "Art. 11. Ogni qualvolta l'autorità scolastica, d'accordo coi direttori degli istituti, lo creda opportuno, si potranno dare in occasione di feste nazionali, dei pubblici saggi di ginnastica elementare e di esercitazioni militari, esclusa però qualsiasi specie di esercizi individuali agli attrezzi; Regio decreto 16 febbraio 1888 che approva il Regolamento unico per l'istruzione elementare, cap. X, art. 104, p. 72: "Per la ginnastica dovrà esservi una sala, od una tettoia, od un cortile fornito dei principali attrezzi occorrenti".
Cfr. Sanzio Balducci, Retrodatazioni lessicali italiane, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2002.
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Scheda di redazione - 28/10/2020