ius connubii
loc. s. m. inv. (vc. lat.) (dir.) istituto che consisteva nella capacità di contrarre matrimonio valido agli effetti civili.
av. 1750
[GRADITe (s.d.)]
- Ludovico Antonio Muratori,
Dissertazione sopra le antichità, vol. I, Roma, Stamperia Nicolj, 1790, p. 174. "I Servi non aveano quel che diceasi Ius
Connubii".
Cfr. A. Simone, Latinismi non adattati di ambito giuridico, in "AVSI", vol. II, 2019, p. 57.
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AVSI - Archivio per il Vocabolario Storico Italiano - 09/06/2025