reductio ad aequitatem

loc. s. f. inv. vc. lat. (dir.) equa modifica delle clausole di un contratto con prestazioni corrispettive, introdotta per permettere il mantenimento del rapporto al contraente la cui prestazione sia diventata particolarmente onerosa.
1925 [GRADITe 2007]
- «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXIII, 1926, p. 1: "Nelle sue varie funzioni, tra cui quella di reductio ad aequitatem mediante modificazione dei patti contrattuali".
Cfr. A. Simone, Latinismi non adattati di ambito giuridico, in "AVSI", vol. II, 2019, p. 76.
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AVSI - Archivio per il Vocabolario Storico Italiano - 06/01/2021