refurtiva

s. f. ciò che è stato rubato.
1826 [DELIN e GRADIT 1895]
- Raffaele Ala, Il foro criminale, tomo IV, Roma, C. Puccinelli, 1826, p. 99: "L'azione, che il proprietario ha acquistata contra il ladro pel ricuperamento della refurtiva, o per lo conseguimento del prezzo, manda di danni ec., non pone il proprietario medesimo in diritto di rubare ad esso ladro cose equivalenti onde avere tal'indennizzazioni".
- Codice criminale e di procedura criminale per gli stati estensi , Modena, Per gli Eredi Soliani, 1855, p. 112: "Questo furto sarà punito col carcere da uno a tre anni, ove il valore della refurtiva non arrivi a lire cinquanta".
Cfr. A. Monaldi, Mille retrodatazioni, Roma, Bonacci, 2012.
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Scheda di redazione - UniUPO - 16/09/2020