sacratae leges
loc. s. f. pl. (vc. lat.) (dir.) nella Roma repubblicana, leggi emanate per tutelare la plebe e i suoi magistrati.
1842
[GRADITe (s.d.)]
- Francesco Foramiti,
Enciclopedia legale, ovvero Lessico ragionato, II ed., t. III, Venezia, Giuseppe Antonelli, 1842, p. 238, s.v. Leggi: "I Romani chiamavano leges sacratae, dice Grozio, le leggi, all’osservanza delle quali il popolo romano erasi egli stesso".
Cfr. A. Simone, Latinismi non adattati di ambito giuridico, in "AVSI", vol. II, 2019, p. 81.
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AVSI - Archivio per il Vocabolario Storico Italiano - 30/06/2025