septima manus
loc. s. f. inv. (vc. lat.) (dir.) istituto relativo allo scioglimento del matrimonio per motivi d’impotenza, che prevede il giuramento dei due coniugi di non averlo consumato e la conferma da parte di parenti o vicini, che prestano giuramento a loro volta.
1930
[GRADITe (s.d.)]
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"La civiltà cattolica", vol. LXXXI, 1930, p.
256: "A p. 104, ci voleva la menzione espressa della septima manus".
Cfr. A. Simone, Latinismi non adattati di ambito giuridico, in "AVSI", vol. II, 2019, p. 82 [retrodatazione al 1850 non valida].
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AVSI - Archivio per il Vocabolario Storico Italiano - 11/07/2025