septima manus

loc. s. f. inv. vc. lat. (dir.) istituto relativo allo scioglimento del matrimonio per motivi d’impotenza, che prevede il giuramento dei due coniugi di non averlo consumato e la conferma da parte di parenti o vicini, che prestano giuramento a loro volta.
av. 1850 [GRADITe 2007]
Cfr. A. Simone, Latinismi non adattati di ambito giuridico, in "AVSI", vol. II, 2019, p. 82.
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AVSI - Archivio per il Vocabolario Storico Italiano - 11/01/2021