soluti retentio
loc. s. f. inv. (vc. lat.) (dir.) eccezione che il creditore può opporre al debitore che abbia adempiuto spontaneamente all’obbligazione, nei casi in cui la legge non gli conceda l’azione per ottenere l’adempimento stesso.
1854
[GRADITe (s.d.)]
- Georg Friedrich Puchta [trad. it. Antonio Turchiarulo],
Corso delle istituzioni, II ed., vol. II, Napoli, Tipografia all'insegna del Diogene, 1854, p. 223: "Così
ogni obbligazione ha l’effetto della
soluti retentio, ma non ogni soluti retentio si fonda sopra una obbligazione".
Cfr. A. Simone, Latinismi non adattati di ambito giuridico, in "AVSI", vol. II, 2019, p. 83.
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AVSI - Archivio per il Vocabolario Storico Italiano - 30/06/2025